Temporary store – “Istruzioni per l’uso”
TEMPORARY STORE – “Istruzioni per l’uso”
Con la definizione di “temporary store” o “temporary shop” sono identificati gli esercizi di vendita al dettaglio (negozi e corner) relativi ai settori merceologici alimentare e non alimentare che esercitano la propria attività in un periodo limitato nel tempo: nello specifico, da un minimo di un giorno ad un massimo di 6 mesi.
Sono da intendersi esclusi da questa categoria le attività di vendita svolta in occasione di feste, fiere, manifestazioni, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone.
Nonostante la periodicità limitata nel tempo, il temporary store/shop è soggetto comunque a tutte le comunicazioni previste per l’apertura dei negozi tradizionali, in particolare:
-la SCIA presso il Suap del Comune di riferimento;
-la comunicazione presso la Camera di Commercio della provincia di riferimento.
A questo proposito ci preme segnalare tre dettagli piuttosto rilevanti:
- L’importanza dell’indicazione della periodicità di apertura/chiusura del temporary store;
- La modalità di presentazione delle comunicazioni presso il Comune e la Camera di Commercio di competenza;
- La presentazione della dichiarazione antimafia ed il possesso dei requisiti morali.
L’importanza dell’indicazione della periodicità di apertura/chiusura del temporary store
Disporre della data di cessazione del proprio temporary al momento della comunicazione di avvio dell’attività non è un dettaglio, infatti, poterlo indicare nella comunicazione di apertura Vi consentirà di non dover effettuare una comunicazione successiva di chiusura dell’attività alla scadenza prefissata, un risparmio di tempo e denaro insomma, che di questi tempi non è poco.
La modalità di presentazione delle comunicazioni presso il Comune e la Camera di Commercio di competenza
Il DPR 160/2010 ha dato una forte accelerazione al processo di rinnovamento dei SUAP Comunali con significativi impatti in ordine al loro funzionamento. Ma, nonostante l’intervento legislativo di standardizzazione, permangono purtroppo diverse differenze a livello territoriale sulle modalità di interpretazione e conseguente attuazione della normativa di riferimento.
Una di queste differenze interpretative riguarda la modalità di presentazione delle Comunicazioni al SUAP ed alla CCIAA di competenza, un dettaglio di non poco conto per gli addetti ai lavori!
Alcune regioni infatti hanno interpretato ed applicato in senso stretto il tema della contestualità delle due comunicazioni ed impongono che queste avvengano esclusivamente tramite la Comunicazione Unica nel medesimo giorno e con un unico inoltro.
E’ fondamentale quindi, all’approssimarsi della data di apertura del proprio temporary, accertarsi con il Comune e la CCIAA di competenza se la comunicazione debba essere effettuata tramite Comunicazione Unica o possa essere fatta in modalità distinta, presentando la SCIA entro il giorno di apertura del negozio e la registrazione in CCIAA entro i 30gg dall’apertura dell’attività.
La presentazione della dichiarazione antimafia ed il possesso dei requisiti morali
Ancora oggi molti Comuni chiedono la presentazione autografa delle dichiarazioni antimafia e relative al possesso dei requisiti morali. E’ fondamentale quindi verificare con il Comune di competenza la modulistica prevista in modo da poter recuperare per tempo le firme necessarie soprattutto in presenza di amministratori residenti all’estero.
Infine, scontato a dirsi ma sempre utile da ricordare, chiunque eserciti un’attività di vicinato senza aver presentato la “SCIA” è soggetto a:
– sanzioni amministrative pecuniarie previste da ciascuna Legge Regionale, a seconda del Comune interessato;
– sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.Lgs. n. 445/2000 per le dichiarazioni false o mendaci.
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