VENDITE STRAORDINARIE TRA SCONTI E BUROCRAZIA
VENDITE STRAORDINARIE TRA SCONTI E BUROCRAZIA
Cosa sono?
Le vendite straordinarie offrono al consumatore condizioni di acquisto dei propri prodotti a prezzi particolarmente favorevoli.
Si distinguono in vendite:
- di liquidazione;
- di fine stagione;
- promozionali.
VENDITE STRAORDINARIE DI LIQUIDAZIONE
Quando possono essere effettuate?
Solo quando il richiedente dimostri di dover vendere le proprie merci in conseguenza di una delle seguenti circostanze:
- Quando l’azienda è stata colpita da gravi calamità;
- Chiusura dell’esercizio per almeno due settimane a causa della ristrutturazione dell’azienda. La spesa minima deve essere di € 7.500,00;
- Trasferimento, cessione o chiusura dell’azienda o di una sua succursale;
- Giubileo aziendale ogni 25° anno.
Quando e dove si presentano le comunicazioni per tali vendite?
Le comunicazioni per la vendita straordinaria di liquidazione devono essere presentate al Comune competente per territorio prima della data d’inizio della vendita.
Quali dati devono riportare?
Le pratiche da presentare al Comune devono essere complete di:
- Indirizzo dell’esercizio di vendita;
- La data di inizio e del termine della vendita straordinaria (max 30 giorni);
- Lista delle merci vendute distinte per:
- Settori merceologici;
- Quantità;
- Prezzo pratica prima della vendita straordinaria;
- Misura dei ribassi.
VENDITE STRAORDINARIE DI FINE STAGIONE
Quali sono e quando possono essere effettuate?
Sono quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita solamente prodotti stagionali.
Possono essere effettuate esclusivamente in due periodi dell’anno i quali vengono determinati dalla Camera di Commercio in base ai seguenti fattori:
- Settore merceologico;
- Zona.
VENDITE STRAORDINARIE PROMOZIONALI
Le pratiche per la vendita promozionale devono essere presentate al Comune competente per territorio prima della data d’inizio della vendita, indicando:
- La quantità della merce in vendita;
- La durata della manifestazione.
N.B.: tali vendite non possono essere effettuate nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione.
COME E QUANDO POSSO PUBBLICIZZARE LE VENDITE?
Per le vendite di liquidazione e promozionali è consentita qualsiasi forma di pubblicizzazione a partire dal secondo giorno feriale antecedente l’inizio della singola vendita, mentre per le vendite di fine stagione, a partire dal giorno di inizio delle stesse.
Dal secondo giorno feriale antecedente l’inizio della singola vendita è ammesso l’allestimento del punto vendita, comprese le vetrine, anche con cartellini riportanti i prezzi.
All’interno del punto vendita e nelle vetrine deve essere esposto un cartello bilingue ben leggibile riportante la data di inizio effettivo della vendita straordinaria (art. 15, comma 5, del D.P.G.P. 30.10.2000 n. 39).
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