FOCUS SICUREZZA: Il Provvedimento autorizzativo Videosorveglianza
FOCUS SICUREZZA: Il Provvedimento autorizzativo Videosorveglianza
Dal 2012 ad oggi sempre più spesso si parla di provvedimenti autorizzativi per la videosorveglianza.
Ci sono aziende che li richiedono e li conservano rigorosamente, aziende che a seguito dell’avvento del GDPR, in completo stato di allerta, li stanno frettolosamente richiedendo per regolarizzare il proprio impianto di Videosorveglianza ed ancora aziende che, magari dotate delle migliori tecnologie, sono a rischio sanzione perché non hanno mai fatto richiesta della preventiva autorizzazione all’installazione della videosorveglianza nei luoghi di lavoro (es. Uffici, Negozi etc).
Date queste premesse, con il presente articolo vogliamo fornire ai nostri lettori tutte le informazioni utili in merito a questo provvedimento.
Facciamo un passo indietro:
Un impianto di Videosorveglianza per essere regolare deve essere sottoposto ad autorizzazione, qualora si preveda di installarlo in ambienti di lavoro in cui sia presente personale dipendente, subordinato o somministrato.
In assenza di un accordo sindacale, l’azienda, prima dell’installazione dell’impianto di Videosorveglianza, deve ottenere dall’Ispettorato del lavoro competente per Provincia un’autorizzazione all’installazione dell’impianto, il provvedimento autorizzativo.
Ma di cosa si tratta?
Il provvedimento autorizzativo per la videosorveglianza è a tutti gli effetti un’autorizzazione scritta rilasciata su carta intestata dell’ispettorato contenente:
- un richiamo all’istanza di autorizzazione presentata dall’azienda: “VISTA la richiesta annotata con prot. n. 46854 e presentata in data gg/mm/aaaa, dalla Società ………. avente sede legale in ………. – C.F. ………, esercente l’attività di …….. – intesa ad ottenere il provvedimento autorizzativo di …..”
- Un richiamo al quadro normativo vigente: “…di cui all’articolo 4, secondo comma, legge 20 maggio 1970 n. 300, richiamato dall’art.114 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e modificato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, per l’installazione di un impianto di videosorveglianza presso la sede di…”
- Alcune considerazione attestanti la richiesta pervenuta e le sue caratteristiche: “… CONSIDERATO che, come dichiarato nella richiesta in esame, presso la sede della società …., dove sono occupati …. non sono costituite rappresentanze sindacali aziendali o unitarie e PRESO ATTO che sussistono le esigenze dichiarate dalla società di tutela …
- Il corpo specifico dell’autorizzazione e delle condizioni da rispettare nell’installazione, così composto: “AUTORIZZA la Società …, all’installazione di un impianto di videosorveglianza presso la sede di …, rispettando le seguenti condizioni: …”
Definito ed esaminato il provvedimento autorizzativo, riteniamo opportuno fornire alcune istruzioni operative:
- Il provvedimento ricevuto deve essere custodito presso la sede della Società a disposizione degli Organi di vigilanza e si intende revocabile qualora vengano meno i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;
- Dalla richiesta di autorizzazione mediamente decorre un lasso temporale per la risposta dell’Ispettorato, che varia in base al volume di pratiche gestite dall’Ispettorato competente. Ad esempio: la provincia di Alessandria impiega mediamente 15-20 giorni a rilasciare un’autorizzazione, mentre l’Ispettorato di Milano risponde mediamente in 100-120 giorni da quando il medesimo team ha acquisto la competenza anche per le province di Lodi e Monza Brianza (un’area decisamente vasta ed intensamente popolata da aziende e negozi);
- Recentemente le autorizzazioni vengono rilasciate in formato PDF a mezzo PEC, velocizzando notevolmente i tempi di ricezione ed evitando rischi di smarrimento della corrispondenza. Rileviamo tuttavia che alcuni Ispettorati minori stanno ancora rilasciando autorizzazioni cartacee, sovente da ritirare presso gli uffici di competenza a carico del richiedente.
Speriamo con la presente di aver dato un quadro di riferimento sufficientemente esaustivo.
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