DISPOSITIVI DI VIDESORVEGLIANZA NELL’AREA VENDITA – È lecito installare dispositivi di videosorveglianza nell’area vendita?
DISPOSITIVI DI VIDESORVEGLIANZA NELL’AREA VENDITA – È lecito installare dispositivi di videosorveglianza nell’area vendita?
Oggi, assieme all’Avv. Silvia Di Virgilio di LexAroundMe affronteremo una domanda apparentemente semplice ma che nasconde in se parecchie insidie,
È lecito installare dispositivi di videosorveglianza nell’area vendita?
Il secondo capitolo della guida “10 CONSIGLI PER LA TUA VIDEOSORVEGLIANZA” inizia proprio da qui.
DISPOSITIVI DI VIDESORVEGLIANZA NELL’AREA VENDITA – Introduzione
Sia che si tratti di un negozio di vicinato, sia che si parli di grandi catene di store, la tecnologia è diventata oggi una preziosa alleata per la sicurezza. La sua introduzione ha infatti rivoluzionato il settore delle vendite al dettaglio e permette di:
- Prevenire i furti
- Ottimizzare l’organizzazione dei punti vendita
- Individuare le frodi
- Migliorare la qualità dei servizi forniti ai clienti.
Il principio fondamentale a cui deve fare riferimento un commerciante quando decide di installare una telecamera per la videosorveglianza in un negozio è la tutela della privacy dei clienti e dei propri dipendenti, che non può mai venire meno.
È fondamentale il supporto dell’informativa (del quale abbiamo già parlato in un precedente articolo) che dovrà essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a fianco delle telecamere.
Il cartello deve riportare una telecamera che indica un servizio di videosorveglianza. Deve inoltre avere un formato, oltre che un posizionamento, ben visibile prima dell’ingresso dei clienti nel negozio.
DISPOSITIVI DI VIDESORVEGLIANZA NELL’AREA VENDITA – Conservazione delle immagini
Il periodo di conservazione delle immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza non può essere superiore alle 24 ore dall’orario di registrazione. Esistono però casi in cui la conservazione può essere estesa ad un lasso di tempo maggiore, (non superiore comunque alla settimana):
- in relazione a festività o altri giorni di chiusura
- quando si deve rispondere ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria
- quando esiste il rischio di una rapina e dunque è importante avere le immagini dei giorni precedenti il fatto per verificare se sia stato fatto un sopralluogo
Per provvedere a un allungamento dei tempi di conservazione occorre effettuare una valutazione del livello del rischio (DPIA) in modo da determinare le misure idonee a mitigarlo.
DISPOSITIVI DI VIDESORVEGLIANZA NELL’AREA VENDITA – Spazio di ripresa
Quando l’impianto di videosorveglianza controlla un punto preciso di un’aera delimitata come, ad esempio, l’ingresso di un negozio, la telecamera deve inquadrare solo le porzioni della proprietà.
L’esempio classico è quello del piccolo esercizio commerciale al quale viene contestato il fatto che la telecamera, oltre all’entrata, inquadra anche porzioni di strada, riprendendo tutti indistintamente, non solo coloro che entrano nel locale.
Il Garante Privacy su questo punto è molto chiaro: l’inquadratura può spingersi fino all’area del marciapiede prossima al bordo del negozio e non oltre, in modo che non siano identificabili i passanti.
DISPOSITIVI DI VIDESORVEGLIANZA NELL’AREA VENDITA – I dipendenti
In ogni negozio, oltre al flusso di clienti, vi sono persone che svolgono una regolare attività lavorativa.
Dunque, il proprietario dell’esercizio è anche un “datore di lavoro”, con tutte le implicazioni che tale ruolo comporta dal punto di vista della normativa sulla privacy.
Che cosa significa?
Che l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei negozi deve rispettare anche quanto contenuto nell’articolo 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 – nota come Statuto dei Lavoratori – modificato dall’articolo 23 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 151, attuativo del Jobs Act.
Quindi il fatto che i dispositivi di videocontrollo installati rispondano solo a esigenze organizzativo-produttive, a esigenze legate alla sicurezza sul lavoro oppure alla tutela del patrimonio esistente all’interno del negozio stesso.
Lo Statuto dei Lavoratori impone che il datore di lavoro stipuli un accordo con i rappresentanti sindacali oppure, laddove questi non siano presenti o in caso di mancato accordo, chieda esplicita autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Inoltre, deve informare i dipendenti sul trattamento delle immagini, come prescritto dal GDPR.
Ovviamente non possono essere effettuate riprese dentro i camerini o nei servizi igienici.
E non possono essere registrate voci e suoni all’interno del negozio. L’autorità Garante ha, infatti, ritenuto illecita la registrazione delle voci che non risulta essere conforme con le finalità per cui viene attivata la videosorveglianza.
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