VIDEOSORVEGLIANZA ED UTENTI – CHI PUÒ VEDERE LE IMMAGINI PER LEGGE?
VIDEOSORVEGLIANZA ED UTENTI – CHI PUÒ VEDERE LE IMMAGINI PER LEGGE?
Inizia il terzo capitolo della guida “10 CONSIGLI PER LA TUA VIDEOSORVEGLIANZA“, dedicato alla videosorveglianza ed agli utenti ad essa collegati.
Il primo tema, di natura giuslavoristica, è stato trattato dalla Dott.sa Laura Pozzi che ha risposto al quesito
Chi può vedere le immagini per legge?
Quindi senza indugi vi lasciamo alle sue parole.
CHI PUÒ VEDERE LE IMMAGINI PER LEGGE – Introduzione
Le immagini di una videocamera che mostrano persone riconoscibili sono considerate dati personali e quindi il loro trattamento soggiace agli obblighi in tema di tutela della privacy.
Il Garante della Privacy già nel lontano 2010 emanò un apposito provvedimento relativo alle misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza.
CHI PUÒ VEDERE LE IMMAGINI PER LEGGE – La custodia delle immagini
Le immagini registrate non possono essere visionate indiscriminatamente e con libero accesso. Esse devono essere custodite nel rispetto di tutti gli obblighi previsti per la tutela dei dati trattati e possono essere visionate nel rispetto dei 3 principi cardine:
- Necessità;
- Pertinenza;
- Proporzionalità.
La corretta custodia delle immagini passa attraverso una struttura informatica (hardware adeguato, ciclicità di cancellazione automatica delle immagini conservate, prevenzione accessi illegali con firewall e antivirus, backup, eccetera) e logistica (luogo sicuro con divieto di accesso ai non addetti ai lavori) adeguate al trattamento eseguito.
CHI PUÒ VEDERE LE IMMAGINI PER LEGGE – L’accesso alle immagini
Il Titolare del trattamento è tenuto a nominare, per iscritto, l’incaricato all’accesso alle immagini.
Sia il privato cittadino che gli organi di pubblica sicurezza possono richiedere l’accesso alle immagini.
Il Titolare deve dotarsi di un regolamento di accesso alle immagini e formare opportunamente l’incaricato affinché siano rispettati gli obblighi inerenti il trattamento. Egli deve adottare specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano il corretto accesso alle immagini se ne ricorrano le legittime condizioni. Infatti, se il richiedente l’accesso non dimostra la necessità e la pertinenza della richiesta, il Titolare deve rifiutare l’accesso.
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