VIDEOSORVEGLIANZA & PRELIEVI DEI FILMATI – UN CLIENTE HA SUBITO UN FURTO E MI RICHIEDE I FILMATI. COME DEVO COMPORTARMI?
VIDEOSORVEGLIANZA & PRELIEVI DEI FILMATI – Un cliente ha subito un furto in un mio punto vendita e mi richiede i filmati, come devo comportarmi?
Quest’oggi prenderemo in analisi una fattispecie molto precisa e tristemente frequente soprattutto nel mondo retail; come di consueto partiamo da una domanda:
Se un cliente ha subito un furto in un mio punto vendita e mi richiede i filmati, come devo comportarmi?
VIDEOSORVEGLIANZA & PRELIEVI DEI FILMATI – Come comportarsi.
La consegna di riprese video a un cliente non è consentita. Le immagini devono essere consegnate unicamente alle autorità preposte al perseguimento dell’azione penale, ragione per cui si dovrebbe ricevere una richiesta scritta per la consegna dei filmati relativi a un accadimento all’interno del punto vendita.
La consegna non è consentita nemmeno alla vittima di un furto.
VIDEOSORVEGLIANZA & PRELIEVI DEI FILMATI – Un’ eccezione.
Le immagini possono essere consegnate solo se gli interessi che motivano la domanda prevalgono sull’esigenza di proteggere la personalità degli interessati.
In questo caso, affinché la consegna delle immagini video si giustifichi, è necessario che il reato concretamente perseguito sia di una certa gravità.
È il caso, ad esempio, dei delitti contro la vita e l’integrità della persona. Tale condizione di gravità non è rispettata di regola nel caso di delitti di minore entità come il lieve danneggiamento di oggetti o il borseggio che provoca danni limitati.
La consegna ad altre autorità o a privati non può avvenire se non vi è una decisione corrispondente. In questi casi è di regola difficile stabilire se vi è un motivo di giustificazione sufficiente.
VIDEOSORVEGLIANZA & PRELIEVI DEI FILMATI – I tempi di conservazione.
L’attuale normativa in tema di videosorveglianza fa riferimento al Provvedimento del Garante Privacy dell’8 aprile 2010 e, in particolare, al punto 3.4 del Provvedimento che prevede che la durata della conservazione delle immagini registrate, in tutti i casi in cui non ci siano particolari esigenze e dove i rischi di eventi criminosi non sono oggettivamente elevati, non possa superare le 24/48 ore.
Al termine di tale periodo il Garante della Privacy impone che tutti i dati video vengano cancellati automaticamente dallo stesso sistema di videosorveglianza oppure, nel caso in cui l’impianto video sia di vecchia generazione, manualmente.
Quindi nel caso in cui si verifichi un furto all’interno del negozio nei confronti di un cliente bisogna innanzitutto valutare se l’evento si sia verificato entro il limite di tempo previsto per la conservazione delle immagini.
I danni alle cose o alle persone sono individuabili, di regola, immediatamente o entro poche ore. Un termine di 24 ore appare, quindi, sufficiente tenuto conto delle finalità perseguite.
Verificato questo aspetto si potranno salvare provvisoriamente le immagini su richiesta del soggetto che ritiene di aver subito un furto. Ricevuta una richiesta formale da parte dell’autorità giudiziaria andrà verificato che, in relazione allo scopo, gli eventuali dati riferiti a terze persone vengano resi indecifrabili e che le immagini, lasciate integre, vengano consegnate direttamente all’autorità giudiziaria e/o di polizia.
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