VIDEOSORVEGLIANZA & ANTINTRUSIONE – IL SISTEMA D’ALLARME È SOGGETTO A PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE?
VIDEOSORVEGLIANZA & ANTINTRUSIONE – Il sistema d’allarme è soggetto a particolari autorizzazioni preventive?
Se il sistema di allarme si compone esclusivamente di un dissuasore luminoso o sonoro non è richiesta nessuna autorizzazione. Si tratta di una protezione perimetrale che è finalizzata esclusivamente alla tutela del patrimonio aziendale e non comporta alcun trattamento di dati personali.
Anche l’impianto antifurto dotato di fotocamere connesse che, in caso di tentata intrusione da parte di terzi, generano un allarme e inviano dei fotogrammi o dei video a dei numeri selezionati o alla Vigilanza è finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale. Ma contempla la presenza di videocamere o fotocamere e la conseguente gestione delle relative immagini.
Quindi rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970. Per tanto è soggetta alla procedura preventiva di accordo con RSA o RSU, ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Se gli impianti d’allarme o antifurto, pur sempre dotati di videocamera o fotocamera, si attivano automaticamente in caso di intrusione di terzi all’interno dei luoghi di lavoro non sono considerati dispositivi di rilevazione della presenza, né tantomeno strumenti in uso al prestatore di lavoro.
Così, pur rientrando tali impianti nella fattispecie per la quale è necessario l’accordo/autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro è stata valutata l’opportunità di rendere più celere le procedure autorizzative riguardanti i sistemi antifurto.
VIDEOSORVEGLIANZA & ANTINTRUSIONE – Quando un provvedimento autorizzativo è rilasciato rapidamente e quando non è necessario?
Nel caso in cui le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale. Pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.
Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, l’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che per tali strumenti si può procedere a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria che, al contrario, viene fatta per qualsiasi altra installazione di impianti di videosorveglianza.
L’unico caso in cui non è necessaria nessuna autorizzazione è quello dell’installazione di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa oppure di strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
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