VIDEOSORVEGLIANZA & INFEDELTÀ AZIENDALE – COME POSSO USARE LE IMMAGINI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI PROBATORI?

 In Sicurezza

VIDEOSORVEGLIANZA & INFEDELTÀ AZIENDALECome posso utilizzare le immagini di video sorveglianza ai fini probatori?

Mediante il sistema di video sorveglianza è possibile che il datore di lavoro raccolga dalle immagini dalle quali emerga un comportamento illegale o non conforme agli obblighi insiti nel rapporto di lavoro (diligenza, obbedienza, fedeltà).

Se l’impianto è stato installato nel pieno rispetto della disciplina legale e contrattuale, il datore di lavoro può utilizzare le prove raccolte con il sistema di video sorveglianza. Ma la condizione è proprio il pieno rispetto della normativa.

VIDEOSORVEGLIANZA & INFEDELTÀ AZIENDALEGli obblighi normativi

  1. Se in azienda è presente la RSA o RSU, il datore di lavoro deve ricercare un accordo con esse per l’installazione e l’uso dell’impianto di video sorveglianza. In mancanza di rappresentanza o di accordo, il datore di lavoro deve chiedere l’autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dipartimento territorialmente competente;
  2. Attendere l’accordo o l’autorizzazione (senza essi non si può procedere);
  3. Redigere il documento di gestione della video sorveglianza che comprenda anche gli aspetti gestionali e di tutela del trattamento dati (le immagini delle persone riconoscibili sono considerate dati oggetto del trattamento);
  4. Fornire ai lavoratori un’apposita informativa privacy;
  5. Nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati;
  6. Nominare un responsabile dell’estrazione delle registrazioni;
  7. Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera diretta i lavoratori o le postazioni fisse di lavoro;
  8. Affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti (ma anche clienti, fornitori, ospiti o visitatori) della presenza dell’impianto di videosorveglianza;
  9. Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore;
  10. Formare il personale addetto alla videosorveglianza;
  11. Predisporre le misure minime di sicurezza per la gestione dei dati trattati;
  12. Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato;
  13. Se per eccezionali motivi di sicurezza, è necessario riprendere singole postazioni di lavoro e singoli dipendenti mentre lavorano, è necessario condividere questa esigenza con le OO.SS. o motivarla nella domanda di autorizzazione.
Le 2 condizioni fondamentali:
  1. Il lavoratore deve essere adeguatamente informato preventivamente da parte del datore di lavoro sulla modalità di uso della video sorveglianza e di esecuzione dei controlli anche mediante l’uso di immagini,
  2. Totale rispetto della disciplina in materia di privacy.

Si tratta di due condizioni che devono coesistere e che vivono l’una dei contenuti dell’altra. Fornire ai lavoratori un’adeguata informazione delle modalità di uso degli impianti di video sorveglianza e di effettuazione dei controlli significa informarli che le riprese e la conservazione delle immagini avvengono nel rispetto della disciplina in materia di privacy ma anche che con esso è possibile accertare condotte illecite.

Se tutto quanto premesso è rispettato, le informazioni raccolte possono essere utilizzate.

VIDEOSORVEGLIANZA & INFEDELTÀ AZIENDALEUlteriori linee guida

Oltre alla normale informativa privacy nella quale declinare tutte le informazioni necessarie alla tutela dei dati del dipendente ivi incluso il trattamento delle immagini, è molto utile adottare un regolamento aziendale (più comunemente noto come policy aziendale) nel quale esplicitare tutte le informazioni atte a garantire il corretto uso della video sorveglianza, fornendo informazioni in merito alle finalità dell’installazione, le caratteristiche tecniche dell’impianto, i tempi di funzionamento, i termini di conservazione delle immagini, indentificando gli attori gestionali del sistema, i diritti del lavoratore e del datore di lavoro,  includendo diritti e doveri delle parti coinvolte ed ogni altra informazione utile prevista dalla norma di legge o regola adottata dal datore di lavoro.

La violazione delle regole di utilizzo costituisce azione contraria all’ articolo 4 della Legge 300/1970 – Statuto dei Lavoratori – ma anche violazione diritto alla privacy.

VIDEOSORVEGLIANZA & INFEDELTÀ AZIENDALE – Conclusioni finali

Se è rispettato tutto quanto premesso, la prova raccolta con questi mezzi può essere usata attuando la procedura di contestazione disciplinare nei tempi e nei modi previsti dall’articolo 7 della Legge 300/1970 – Statuto dei Lavoratori – e dalle norme contenute nel contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti.

La visione delle immagini così come la loro enucleazione non potrà avvenire in forma libera ma si dovrà adottare un comportamento “certificativo” redigendo apposito verbale alla presenza di soggetti rappresentanti dei diritti contratto posti:

  • datore di lavoro eventualmente assistito da soggetto qualificato (avvocato, consulente del lavoro, altro)
  • dipendente eventualmente assistito da soggetto qualificato (sindacalista, avvocato, altro)
  • responsabile nominato ai fini privacy del recupero/ visione delle immagini raccolte
  • eventuale presenza di un rappresentante della forza dell’ordine

 

IL NOSTRO WEBINAR

Cogliamo l’occasione per ricordare che il 14 gennaio 2021, finita la guida, terremo un webinar nel quale ci sarà uno spazio dedicato alle vostre domande. Parteciperanno all’evento tutti gli esperti intervenuti durante la stesura della guida.

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