VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE – COME DEVO COMPORTARMI NEL CASO DI INSTALLAZIONE PER IL CONTROLLO DEL PROCESSO INDUSTRIALE?
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE – Come devo comportarmi nel caso di installazione per il controllo del processo industriale?
Nell’era moderna del sistema industriale rileviamo un crescente utilizzo di sistemi di automazione. A ciò corrisponde un massiccio utilizzo di sistemi di controllo e monitoraggio della produzione.
Il controllo della produzione consiste nella raccolta di informazioni in tempo reale tramite terminali connessi con il sistema informatico aziendale. Essi sono protesi a:
- Ottimizzare la produzione,
- Verificare la qualità e quantità della linea produttiva,
- Rispettare i tempi di consegna delle commesse,
- Monitorare l’intero processo,
- Migliorare l’efficienza,
- Aumentare il volume d’affari.
Con questi sistemi è però possibile controllare anche l’operato dei singoli lavoratori e seppur sia vero che il datore di lavoro è legittimato a farlo, lo deve fare nel rispetto di certi limiti.
L’art. 41 della Costituzione prevede infatti la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro purché essa sia esercitata nel rispetto della libertà e dignità umana.
Quindi, il datore di lavoro può imporre le regole per l’esecuzione e la disciplina del lavoro che i lavoratori dipendenti devono rispettare e può anche esercitare il potere di controllo per verificare l’esatta esecuzione ma senza ledere la dignità personale del lavoratore.
Sussiste quindi l’esigenza di contemperare i diritti contrapposti.
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE – Cos’è cambiato con il Jobs Act?
Originariamente lo Statuto dei Lavoratori vietava qualunque controllo indiretto ma la riforma attuata dal Jobs Act (D. Lgs 151/2015), che ha modificato l’art 4 dello Statuto dei Lavoratori, ha introdotto la facoltà per il datore di lavoro di adottare questi sistemi che, se intrinsecamente connessi con il sistema produttivo o necessari all’ esecuzione della mansione, non richiedono nemmeno l’accordo sindacale o l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il nuovo art. 4 consente l’utilizzo delle informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.
In sostanza il Jobs Act ha introdotto un regime diverso a seconda del tipo di strumento di controllo utilizzato prevedendo che:
- Per gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti che consentono il controllo a distanza del lavoratore permane il divieto di installazione salvo esigenze specifiche e previo accordo sindacale o autorizzazione dell’INL;
- Per gli strumenti di lavoro e per gli strumenti di registrazione di accessi e presenze non opera alcun divieto e alcun obbligo di accordo sindacale o di autorizzazione dell’INL;
- Sia per i primi che per i secondi il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai dipendenti adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nonché l’obbligo di rispettare la normativa sulla privacy nella raccolta e nel trattamento dei dati.
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DI PROCESSO INDUSTRIALE – Conclusioni
Ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, il datore di lavoro deve configurare i sistemi di controllo del processo industriale, in base al principio di limitazione della finalità, in modo tale che i dati siano raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.
Al contempo egli deve assicurare la c.d. minimizzazione dei dati per far sì che i dati oggetto di trattamento siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
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